I sistemi elettorali prima della legge n. 270 del 2005
1948 - 1953: sistema formalmente uninominale, di fatto proporzionale puro
L'art. 57 della Costituzione fornisce alcune coordinate in materia di elezione del Senato, che vincolano il legislatore ordinario. Tale articolo prevede che:
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, per le prime elezioni politiche a suffragio universale del 18 aprile 1948 venne adottato, per il Senato, un sistema formalmente fondato su collegi uninominali, ma in sostanza proporzionale puro.
La prima legge elettorale del Senato (legge 6 febbraio 1948, n. 29) prevedeva infatti che il territorio di ogni Regione fosse diviso in tanti collegi uninominali quanti senatori le spettavano; ciascun candidato nei collegi uninominali doveva però collegarsi ad almeno due candidati in altrettanti collegi della stessa Regione. In prima istanza, risultavano eletti quei candidati che, nel rispettivo collegio, avessero ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Tale elevatissimo quorum, però, era assai difficile da raggiungere (i senatori eletti con tale maggioranza sono stati soltanto 15 nel 1948, 6 nel 1953, 5 nel 1958, 3 nel 1963, 2 nel 1968, 2 nel 1972, 2 nel 1976, 1 nel 1979, 1 nel 1983, 1 nel 1987, 2 nel 1992). Nella quasi totalità dei collegi, ove nessun candidato aveva raggiunto il 65 per cento dei voti, si applicava quindi un sistema di tipo proporzionale: i voti riportati dai candidati precedentemente collegatisi fra di loro entro la Regione venivano sommati insieme in modo da determinare la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati in quella regione. I seggi disponibili nell'ambito regionale venivano quindi ripartiti fra i diversi gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti da ciascun gruppo. Stabilito così quanti seggi spettassero ad ogni gruppo, si stabiliva l'ordine di precedenza dei singoli candidati all'interno del gruppo cui essi appartenevano, sulla base della cifra individuale, espressa, per ovviare alla diversa ampiezza dei vari collegi, come percentuale degli elettori del collegio; le cifre individuali venivano poste in ordine decrescente e, in seno ad ogni gruppo, risultavano quindi eletti i candidati che avevano ottenuto le più alte percentuali di voti all'interno del proprio collegio. La quasi totalità dei seggi del Senato veniva dunque assegnata con un sistema sostanzialmente proporzionale.
Va tuttavia ricordato che la composizione del primo Senato eletto il 18 aprile 1948 fu stabilita in parte dalla stessa Costituzione e precisamente dalla III disposizione transitoria, in base alla quale furono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i Costituenti appartenenti a particolari categorie, fra le quali gli ex senatori, i deputati aventiniani e i condannati al carcere dal Tribunale speciale:in tutto 106 senatori non elettivi.
Nelle elezioni successive tutti i Senatori - a parte quelli a vita e di diritto - furono eletti direttamente con il sistema previsto dalla legge del 1948.
1953: La parentesi del premio di maggioranza (la c.d.legge truffa)
Nel 1953 l'allora presidente del Consiglio De Gasperi volle introdurre una riforma elettorale in senso maggioritario per ridurre l'instabilità dei Governi di coalizione quadripartita della prima legislatura e nel mese di marzo fu approvata quella che l'opposizione definì la legge truffa (n. 148 del 1953), che assegnava un premio di maggioranza, costituito dal 65 per cento dei seggi parlamentari, ai partiti apparentati che avessero superato il 50 per cento più uno dei voti validi. Alle elezioni del 7 giugno 1953 la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Democratico Italiano, il Partito Liberale e il Partito Repubblicano (in Sardegna anche il Partito Sardo d'Azione e in Trentino-Alto Adige anche la Südtiroler Volkspartei), tra loro apparentati, ottennero però solo il 49,8 per cento dei voti e quindi il premio di maggioranza non scattò. La legge venne abrogata l'anno successivo.
Dal 1954 al 1992. Il ritorno al proporzionale. Le prime stagioni referendarie
Le successive 9 tornate elettorali del 25 maggio 1958, 28 aprile 1963, 19 maggio 1968, 7 maggio 1972, 20 giugno 1976, 3 giugno 1979, 26 giugno 1983, 14 giugno 1987 e 5 aprile 1992 si svolsero dunque con il sistema proporzionale già descritto.
Nel 1990, su iniziativa di un comitato promotore guidato da Mario Segni, Augusto Barbera, Marco Pannella, Antonio Baslini ed altri, erano stati promossi tre referendum in materia elettorale per modificare in senso uninominale maggioritario la legge elettorale del Senato, abolire la preferenza multipla per i candidati di lista della Camera dei deputati ed estendere a tutti i Comuni il sistema elettorale vigente per quelli di piccole dimensioni (scelta indiretta del sindaco da parte degli elettori). La Corte costituzionale (sentenza n. 47 del 1991) ammise però solo il referendum sulla preferenza unica alla Camera, che si svolse il 9 giugno 1991 con una partecipazione del 62,5 per cento degli aventi diritto; i sì furono il 98 per cento dei votanti.
Dopo le elezioni del 1992, l'anno seguente il comitato promotore (cui si aggiunsero Franco Bassanini, Peppino Calderisi, Massimo Teodori, Massimo Severo Giannini ed altri) tornò a chiedere una consultazione referendaria sulla legge elettorale del Senato e sull'ordinamento relativo ai Comuni. Per quanto riguarda l'elezione diretta del sindaco il Parlamento approvò la legge n. 81 del 1993, mentre il 18 aprile 1993 si svolse il referendum sulla legge elettorale del Senato: il quesito fu approvato dall'82 per cento dei votanti, con una partecipazione del 70 per cento degli aventi diritto.
La riforma del 1993: il sistema misto a prevalenza maggioritaria (c.d. Mattarellum)
A seguito della consultazione referendaria furono approvate la leggi n. 276 e 277 del 1993, fondate su un sistema misto per l'elezione dei membri delle due Camere (soprannominato Mattarellum), che assegnava il 75 per cento dei seggi col metodo maggioritario e il 25 per cento dei seggi col metodo proporzionale.
Con il Mattarellum si svolsero tre elezioni, il 27 marzo 1994, il 21 aprile 1996 e il 13 maggio 2001.
Senato
Per il Senato della Repubblica la legge assegnava i tre quarti dei seggi (ripartiti fra le Regioni in conformità al ricordato art. 57 Cost.) col sistema maggioritario, articolato in collegi uninominali, a maggioranza semplice e a turno unico. Ogni elettore disponeva cioè di una sola scheda (erano invece due per la Camera) ed esprimeva il voto per uno dei candidati del collegio uninominale (candidati che comunque dovevano essersi preventivamente collegati a livello regionale, come nel precedente sistema). Risultava eletto nel collegio il candidato che otteneva il maggior numero di voti validi (in caso di parità, il più anziano di età anagrafica), senza quorum: era cioè sufficiente superare di 1 voto il candidato arrivato secondo.
Per il restante quarto dei seggi da assegnare, ciascuna Regione si costituiva in circoscrizione unica, all'interno della quale si applicava il metodo proporzionale ai gruppi di candidati collegati. Si determinava innanzi tutto la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati, data dalla somma dei voti ottenuti nella Regione, detratti i voti utilizzati per l'elezione dei singoli candidati che erano risultati vincitori nei collegi uninominali (il c.d. scorporo totale, diversamente dallo scorporo adottato alla Camera, cd. parziale). Una volta stabilita la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati, si procedeva all'attribuzione dei seggi su base proporzionale, secondo il metodo d'Hondt: si divideva la cifra elettorale di ogni gruppo successivamente per il numero di seggi ancora da attribuire e poi, selezionando i quozienti più alti in ordine decrescente tra tutti i gruppi, si compilava la graduatoria. A parità di quoziente, il seggio era attribuito al gruppo che aveva ottenuto la minore cifra elettorale. L'ufficio elettorale regionale attribuiva i seggi di ciascun gruppo ai candidati non eletti in sede di collegio uninominale dello stesso gruppo, secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali.
La circoscrizione Estero: le riforme costituzionali del 2000/2001 e la disciplina attuativa
Con le leggi di revisione costituzionale n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001 vennero create le premesse per l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero. Gli articoli 48, 56 e 57 Cost., come modificati, prevedono che 12 deputati e 6 senatori siano eletti in una apposita circoscrizione Estero.
La disciplina attuativa - posta dalla legge n. 459 del 2001 e dal D.P.R. n. 104 del 2003 - prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale. Al riparto dei seggi fra liste concorrenti si procede sulla base dei quozienti naturali e dei più alti resti. Le liste non sono bloccate: si possono esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni (v. appresso) alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori; un voto di preferenza nelle altre. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni, comprendenti Stati e territori afferenti a: 1) Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia); 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna ripartizione è eletto un senatore e un deputato, mentre gli altri seggi (due per il Senato, otto per la Camera) sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La riforma del 2005: il ritorno al proporzionale
Infine, poco prima della fine della XIV legislatura fu approvata la legge di riforma (21 dicembre 2005, n. 270), con la quale si svolsero le elezioni del 9 aprile 2006.
La legge n. 270 ha introdotto per entrambe le Camere un sistema proporzionale, a liste bloccate, con soglie di sbarramento e premio di maggioranza (nazionale alla Camera, regionale per il Senato), che viene più dettagliatamente illustrato nel paragrafo Il sistema elettorale del Senato. La normativa vigente dopo la legge n. 270 del 2005.
